Art. 1
In vigore dal 4 giu 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1 ottobre 1951, n. 1362, con il quale il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Parma, con sede in Parma, fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;
Vista la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei delegati dell'Ente suddetto, in data 21 febbraio 1953, con la quale si modifica il testo degli dello statuto;
Vista l'istanza in data 9 marzo 1953, con la quale il citato Consorzio chiede l'approvazione delle modifiche stesse;
Udito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 1 luglio 1953 ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
Sono approvate le modificazioni degli dello statuto del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Parma, con sede in Parma, deliberate dall'assemblea dei delegati nella seduta del 21 febbraio 1953, il cui testo risulta del seguente tenore:
. - È costituito con sede in Parma un Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro con la denominazione "Consorzio Emiliano fra cooperative di produzione e Lavoro Co.Emi.La.". Il Consorzio aderisce alla Confederazione cooperativa italiana, con sede in Roma, nonché all'Unione provinciale cooperative e mutue di Parma.
Art. 6. - Possono far parte del Consorzio tutte le cooperative di produzione e lavoro dell'Emilia costituite legalmente ed iscritte nei registri prefettizi delle rispettive province.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1953
EINAUDI
RUBINACCI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 10. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-30;1208#art-1