Art. 1

In vigore dal 17 nov 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la istanza 9 febbraio 1949, con la quale la maggioranza dei contribuenti delle località Moglia, Burci e Casazze, costituenti un'unica frazione del comune di Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, ha chiesto l'aggregazione delle medesime al comune di Merana; Visto il voto favorevole del Consiglio comunale di Merana, espresso con deliberazioni 8 aprile 1949, e 27 febbraio 1953, n. 35; Viste le deliberazioni 18 settembre 1949, n. 14, e 1 marzo 1953, n. 1, del Consiglio comunale di Spigno Monferrato; 30 dicembre 1949, n. 209, della Deputazione provinciale; 1 settembre 1951, n. 27, della Giunta provinciale; 20 ottobre 1951, n. 6, e 14 marzo 1953, n. 20, del Consiglio provinciale di Alessandria, esprimenti il rispettivo parere in ordine alla citata istanza; Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: . Le località Moglia, Burci e Casazze, costituenti un'unica frazione, sono distaccate dal comune di Spigno Monferrato ed aggregate al comune di Merana, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.
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