Art. 1

In vigore dal 1 set 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza in data 19 febbraio 1950, intesa ad ottenere la ricostituzione del comune di Brenta (provincia di Varese, soppresso con regio decreto 12 agosto 1927, n. 2443, ed aggregato, unitamente al comune di Vararo, a quello di Cittiglio; Ritenuto che l'istanza è sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Viste le deliberazioni 27 aprile 1952, n. 18, del Consiglio comunale di Cittiglio e 13 ottobre 1952, n. 204, del Consiglio provinciale di Varese, esperimenti il rispettivo parere favorevole in ordine alla citata istanza; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Brenta, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione.
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