Art. 1
In vigore dal 28 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
A decorrere dal 1 settembre 1953 viene iscritto nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali il seguente prodotto:
Sigaretta "Canasta" a L. 16.000 il kg. convenzionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 luglio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 105. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-09;569#art-1