Art. 1
In vigore dal 1 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, recante norme per l'esecuzione dei programmi di assistenza e riabilitazione concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernente disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 1947, che istituisce un Comitato de nominato U.N.R.R.A.- C.A.S.A.S. (Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto);
Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 1, concernente attribuzioni della Seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.) e disciplina della sua attività;
Visto lo statuto predisposto dalla Seconda Giunta dell'U.N.R.R.A.- C.A.S.A.S.;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
È approvato lo statuto della Seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.) con sede in Roma, secondo il testo annesso al presente decreto, composto di n. 14 articoli, vistato dal Ministro proponente, e con le modifiche suggerite dal Consiglio di Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1953
EINAUDI
ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 24. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-03;502#art-1