Art. 1
In vigore dal 17 set 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
Articolo unico.
È istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Hobart (Australia) alle dipendenze del Consolato d'Italia in Melbourne.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 giugno 1953
EINAUDI
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 165. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-06-25;632#art-1