Art. 2
In vigore dal 2 set 1953
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all' del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei francobolli medesimi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 giugno 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 100. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-06-25;577#art-2