Art. 1
In vigore dal 26 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e silla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste le leggi 10 luglio 1952, nn. 910 e 913;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro;
Decreta:
Nello stato di previsione della spesa, del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1952-53, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Cap. n. 57. - Vincite al lotto.... L. 600.000.0 00
Cap. n. 192. - Restituzioni e rim-
borsi.............................. " 4.000.0 00
Cap. n. 225. - Restituzioni e rim-
borsi.............................. " 2.000.000.0 00
Cap. n. 226. - Restituzioni e rim-
borsi di addizionale, ecc.......... " 600.000.0 00
Cap. n. 252. - Restituzione di im-
poste di fabbricazione sui prodotti
esportati, ecc..................... " 350.000.0 00
Cap. n. 253. - Restituzione di im-
poste di fabbricazione sui filati,
ecc................................ L. 4.000.000.0 00
Cap. n. 263. - Restituzione di di-
ritti all'esportazione, ecc........ " 800.000.0 00
Cap. n. 300. - Restituzioni e rim-
borsi.............................. " 500.000.0 00
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L. 8.854.000.0 00
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 giugno 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1953
Atti del Governo, registro n 78, foglio n. 4. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-06-25;493#art-1