Art. 1

In vigore dal 26 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e silla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Viste le leggi 10 luglio 1952, nn. 910 e 913; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro; Decreta: Nello stato di previsione della spesa, del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1952-53, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Cap. n. 57. - Vincite al lotto.... L. 600.000.0 00 Cap. n. 192. - Restituzioni e rim- borsi.............................. " 4.000.0 00 Cap. n. 225. - Restituzioni e rim- borsi.............................. " 2.000.000.0 00 Cap. n. 226. - Restituzioni e rim- borsi di addizionale, ecc.......... " 600.000.0 00 Cap. n. 252. - Restituzione di im- poste di fabbricazione sui prodotti esportati, ecc..................... " 350.000.0 00 Cap. n. 253. - Restituzione di im- poste di fabbricazione sui filati, ecc................................ L. 4.000.000.0 00 Cap. n. 263. - Restituzione di di- ritti all'esportazione, ecc........ " 800.000.0 00 Cap. n. 300. - Restituzioni e rim- borsi.............................. " 500.000.0 00 ---------- -- L. 8.854.000.0 00 ---------- -- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 giugno 1953 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1953 Atti del Governo, registro n 78, foglio n. 4. - PALLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-06-25;493#art-1

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