Art. 1

In vigore dal 15 ott 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la domanda in data 29 novembre 1952 avanzata al Prefetto di Firenze dalla Cassa pensioni per gli impiegati della sede centrale della Cassa di risparmio e depositi di Firenze, ai fini di ottenere l'autorizzazione ad acquistare un immobile in Firenze; Visto lo statuto organico della Cassa pensioni per gli impiegati della sede centrale della Cassa di risparmio e depositi di Firenze, approvato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 7 dicembre 1921; Visto l'estratto dal verbale dell'adunanza del 19 novembre 1952, del Consiglio di amministrazione della Cassa pensioni per gli impiegati della sede centrale della Cassa di risparmio e depositi di Firenze, relativo alla delibera di acquisto di un immobile di proprietà del sig. Luigi Ricasoli, posto in Firenze, via dei Martelli n. 8; Vista la perizia giurata, effettuata per conto della Cassa pensioni, dal sig. Bruscalupi ing. Alberto; Vista la dichiarazione di vendita del sig. Luigi Ricasoli, in data 19 novembre 1952; Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, sugli acquisti dei corpi morali; gli articoli 17 del Codice civile e 5 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318; Visto il parere favorevole espresso dal Prefetto di Firenze, con la nota n. 75009 del 13 gennaio 1953; Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6 maggio 1953; Ritenuta l'opportunità che la Cassa pensioni per gli impiegati della sede centrale della Cassa di risparmio e depositi di Firenze investa anche in beni immobili, oltrechè in titoli, i capitali disponibili; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Alla Cassa pensioni per gli impiegati della sede centrale della Cassa di risparmio e depositi di Firenze è concessa ai sensi e per gli effetti della legge 5 giugno 1850, n. 1037, l'autorizzazione ad acquistare al prezzo massimo di L. 175.000.000, un immobile posto in Firenze, via Martelli n. 8, di proprietà del sig. Luigi Ricasoli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 giugno 1953 EINAUDI RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1953 Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 44. - PALLA
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