Art. 1

In vigore dal 6 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il regio decreto 12 febbraio 1931, n. 223, col quale l'abitato di Spoltore, in provincia di Pescara, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella D annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV (consolidamento di frane minaccianti abitati), Visto il regio decreto 25 marzo 1937, n. 1307, col quale, essendo state eseguite le necessarie opere di consolidamento, l'abitato predetto fu cancellato dall'elenco di quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, di cui alla menzionata tabella D; Ritenuto che, in conseguenza della ripresa del movimento franoso, è emersa la necessità di un nuovo intervento dello Stato per la esecuzione di ulteriori opere di consolidamento; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1047, emesso nell'adunanza del 19 maggio 1953; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'abitato di Spoltore, in provincia di Pescara, è nuovamente aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 giugno 1953 EINAUDI ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 35. - PALLA
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