Art. 1

In vigore dal 19 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni; Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: . L'Agenzia consolare in Khartoum (Egitto) è soppressa.
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