Art. 1
In vigore dal 19 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
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L'Agenzia consolare in Khartoum (Egitto) è soppressa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-06-03;477#art-1