Art. 1
In vigore dal 6 dic 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 27 settembre 1928, n. 2313, con il quale i comuni di Barzanò, Cremella, Sirtori e Viganò venivano soppressi e fusi in unico Comune, con denominazione e capoluogo Barzanò;
Viste le istanze 22 settembre, 6 ottobre e 23 novembre 1946, intese ad ottenere la ricostituzione del comune di Cremella; 15 settembre, 6 ottobre e 3 dicembre 1946, intese ad ottenere la ricostituzione del comune di Sirtori; 29 settembre e 6 ottobre 1946, intese ad ottenere la ricostituzione del comune di Viganò;
Ritenuto che le istanze sono sottoscritte dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'articolo 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Viste le deliberazioni 24 novembre 1946, nn. 25, 26 e 27 del Consiglio comunale di Barzanò e 17 febbraio 1948, nn. 1046, 1051 e 1052 della Deputazione provinciale di Como, esprimenti il rispettivo parere in ordine alle predette istanze;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
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Sono ricostituiti i comuni di Cremella, Sirtori e Viganò, in provincia di Como, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;845#art-1