Art. 3
In vigore dal 20 ott 1953
Il Ministro per la pubblica istruzione nomina la Commissione giudicatrice che è composta di un consigliere di Stato che la presiede, del direttore generale dell'istruzione classica, o di un funzionario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di grado non inferiore al 6°, di un professore ordinario di università, di un ispettore centrale per l'istruzione secondaria e di un rettore dei Convitti nazionali.
Un funzionario di grado non inferiore al 9° adempie alle mansioni di segretario della Commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;714#art-3