Art. 1

In vigore dal 26 set 1953
N. 668. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'"Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri" viene autorizzata ad accettare la donazione di un immobile del valore di L. 6.000.000 fatta dal sig. Ragosta cav. Nicola. Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato atta Corte dei conti, addì 1 settembre 1953 Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 4. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;668#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo