Art. 1
In vigore dal 13 set 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 2 giugno 1927, n. 1032, con il quale i comuni di Calco e di Mondonico, in provincia di Como, venivano soppressi ed aggregati al comune di Olgiate Molgora;
Visto il regio decreto 15 gennaio 1928, n. 79, con il quale la denominazione del comune di Olgiate Molgora era mutata in quella di Olgiate Calco;
Vista l'istanza in data 18 gennaio 1948, intesa ad ottenere la ricostituzione del comune di Calco;
Ritenuta che l'istanza è sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Viste le deliberazioni 22 febbraio 1948, n. 1, del Consiglio comunale di Olgiate Calco e 1 giugno stesso anno, n. 4629, della Deputazione provinciale di Como, esprimenti il rispettivo parere favorevole in ordine alla citata istanza;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
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È ricostituito il comune di Calco, in provincia di Como, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione.
Conseguentemente, al comune di Olgiate Calco è restituita l'antica denominazione di Olgiate Molgora.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;616#art-1