Art. 1

In vigore dal 13 set 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2571, con il quale i comuni di Rovagnate, Perego e Bagaggera, in provincia di Como, venivano soppressi e fusi in unico Comune denominato Rovagnate; Visto il regio decreto 25 ottobre 1928, n. 2522, con il quale i comuni di Rovagnate e di Santa Maria Hoè venivano soppressi e fusi in unico Comune denominato Santa Maria di Rovagnate; Viste le istanze in data 15 gennaio e 31 maggio 1947, intese rispettivamente ad ottenere la ricostituzione dei comuni di Perego e di Santa Maria Hoè in provincia di Como; Ritenuto che le istanze sono sottoscritte dalla, maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 32 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Viste le deliberazioni 22 giugno 1947, nn. 12 e 13 del Consiglio comunale di Santa Maria di Rovagnate, nonché 16 dicembre 1917 e 17 febbraio 1948 della Deputazione provinciale di Como, esprimenti il rispettivo parere favorevole in ordine alle predette istanze; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 3; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: . Sono ricostituiti i comuni di Perego e di Santa Maria Hoè, in provincia di Como, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione. Conseguentemente, al comune di Santa Maria di Rovagnate è restituita l'antica denominazione di Rovagnate.
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