Art. 2

In vigore dal 6 ago 1953
Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 maggio 1953 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 26. - PALLA
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