Art. 2
In vigore dal 6 ago 1953
Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 1953
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 26. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;513#art-2