Art. 1

In vigore dal 24 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 marzo 1928, n. 668, con il quale i comuni di Gallate e Pescate, in provincia di Como, venivano soppressi e fusi in unico Comune, con denominazione e capoluogo Garlate; Vista l'istanza in data 11 agosto 1947, intesa ad ottenere la ricostituzione del comune di Pescate; Ritenuto che l'istanza è sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'att. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Viste le deliberazioni 11 novembre 1947, n. 7, del Consiglio comunale di Garlate e 20 gennaio 1948 della Deputazione provinciale di Como, esprimenti il rispettivo parere favorevole in ordine alla predetta istanza; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Pescate, in provincia di Como, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;489#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo