Art. 2

In vigore dal 21 lug 1953
Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Brissago Valtravaglia ed il ricostituito comune di Mesenzana, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni del personale attualmente in servizio presso il comune di Brissago Valtravaglia, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto. È fatto salvo l'esercizio successivo da parte dei Comuni predetti della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale. Al personale in servizio presso il comune di Brissago Valtravaglia che sarà inquadrato nei nuovi organici, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 maggio 1953 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1953 Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 90. - PALLA
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