Art. 1
In vigore dal 19 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 4 settembre 1927, n. 2389, con il quale i comuni di Clivio, Saltrio e Viggiù, in provincia di Varese, furono soppressi e fusi in unico Comune denominato Viggiù ed Uniti;
Visto il regio decreto 4 ottobre 1934, n. 2353, con il quale la denominazione del comune di Viggiù ed Uniti era mutata in quella di Viggiù;
Vista l'istanza in data 1 giugno 1947, intesa ad ottenere la ricostituzione del comune di Clivio;
Ritenuto che l'istanza è sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Viste le deliberazioni 26 luglio 1947, n. 47, del Consiglio comunale di Viggiù e 30 ottobre stesso anno numero 2340 della Deputazione provinciale di Varese, esprimenti il rispettivo parere favorevole in ordine alla citata istanza;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di stato;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
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È ricostituito il comune di Clivio, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistenti alla soppressione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;476#art-1