Art. 1

In vigore dal 7 giu 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1945, n. 4, concernente lo statuto speciale per Vista la legge 10 luglio 1952, n. 910, che approva lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-1953; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta: . Sono ceduti alla Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, i nove decimi dei canoni per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico relativi agli anni 1951 e 1952, da calcolarsi sui versamenti in conto competenza e residui affluiti in detti anni presso la Sezione di tesoreria provinciale di Aosta.
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