Art. 1
In vigore dal 31 ott 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 3 novembre 1947, n. 1798, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 23 aprile 1948, riguardante modificazioni alla tabella organica annessa al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1530, relativa all'Istituto tecnico industriale "T. Buzzi" di Prato;
Visto il decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 439, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 14 agosto 1945, con il quale, dal 1 ottobre 1942 venne istituita, presso il predetto Istituto, la cattedra di ruolo di disegno ornamentale tessile nella sezione per tessili e chimici tintori, in aggiunta alle cattedre del corso superiore previste dalla tabella organica approvata con l'anzidetto regio decreto n. 1530;
Considerato che nel suddetto decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1798 è stata erroneamente omessa l'anzidetta cattedra che va, pertanto, ripristinata;
Considerato, inoltre, che la tabella organica annessa al sopracitato decreto n. 1798, è stata erroneamente modificata nel senso che essa comprende un incarico di lettere italiane e storia, anziché due per la stessa materia, e due incarichi di matematica, anziché uno, come stabilito dalla premessa di detto decreto;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1844 del 20 settembre 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 1948, con il quale, dal 1 ottobre 1947, il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica dell'Istituto, approvata con regio decreto 22 luglio 1939, n. 1530, più sopra citato, è stato soppresso ed è stato istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
La tabella organica dell'Istituto tecnico industriale "T. Buzzi" di Prato annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1798 del 3 novembre 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 23 aprile 1948, è sostituita da quella allegata al presente decreto vista e firmata dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1953
EINAUDI
SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 103. - PALLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;747#art-1