Art. 1

In vigore dal 18 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 30 marzo 1939, n. 1001, e modificato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459 e con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 1310; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduta la legge 26 marzo 1953, n. 189; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del predetto Istituto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso, con effetto dal 1 novembre 1953: Art. 46. - Il primo comma è sostituito dal seguente: "I posti di professore di ruolo sono nove". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1953 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 59. - PALLA
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