Art. 1

In vigore dal 18 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1 ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092: 6 dicembre 1934, n. 2394; 1 ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; 24 novembre 1942, n. 1595, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694, e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414; 30 luglio 1950, n. 1268; 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, n. 1311 e 27 ottobre 1951, n. 1792; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Il "corso di perfezionamento nelle discipline geologico-minerarie" è trasformato in "scuola di specializzazione nelle discipline geologico-minerarie", con il seguente nuovo ordinamento. Art. 168. - Presso la Facoltà di ingegneria è istituita una scuola biennale di specializzazione nelle discipline geologico minerarie. Art. 169. - Alla scuola di specializzazione nelle discipline geologico-minerarie possono essere iscritti gli allievi ingegneri e geologi del Corpo delle miniere; l'iscrizione può essere altresì consentita a laureati in ingegneria o scienze geologiche; a questi ultimi, previa valutazione della precedente preparazione da parte del Consiglio della scuola. Art. 170. - La scuola di specializzazione nelle discipline geologico-minerarie comprende i seguenti insegnamenti: 1) Petrografia; 2) Geologia; 3) Paleontologia; 4) Arte mineraria (biennale); 5) Giacimenti minerari; 6) Metallurgia e metallografia; 7) Geofisica mineraria; 8) Chimica fisica; 9) Mineralogia. Art. 171. - Il direttore della scuola è nominato dal Consiglio delle Facoltà e si intende confermato anno per anno salvo contrario provvedimento. Art. 172. - Gli iscritti alla scuola devono superare gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti elencati all'art. 170. Art. 173. - La Commissione di ciascun esame di profitto è composta del professore della materia, di un altro professore ufficiale e di un cultore della materia o di materie affine. Art. 174. - Gli iscritti che al termine del corso di studi avranno discusso una dissertazione scelta su materia oggetto dei corso stesso, conseguiranno un diploma in "discipline geologico minerarie". Tale discussione dovrà essere sostenuta innanzi ad una Commissione presieduta dal direttore della scuola e composta dal preside della Facoltà di ingegneria, dai docenti della scuola e da cultori della materia in numero complessivo di sette membri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1953 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 64. - PALLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;547#art-1

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