Art. 1

In vigore dal 3 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. A decorrere dal 16 giugno 1953 vengono iscritte nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali i seguenti tipi di sigarette. Edelweiss con filtro e con bocchino di sughero: L. 16.000 il kg. convenzionale; Tre Stelle con filtro: L. 12.000 il kg. convenzionale; Giubek con filtro: L. 11.500 il kg. convenzionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 maggio 1953 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1953 Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 38. - PALLA
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