Art. 1
In vigore dal 3 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
A decorrere dal 16 giugno 1953 vengono iscritte nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali i seguenti tipi di sigarette.
Edelweiss con filtro e con bocchino di sughero: L. 16.000 il kg. convenzionale;
Tre Stelle con filtro: L. 12.000 il kg. convenzionale;
Giubek con filtro: L. 11.500 il kg. convenzionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 maggio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 38. - PALLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-04;436#art-1