Art. 4
In vigore dal 10 set 1953
Al personale iscritto nel ruolo transitorio di cui all' sono applicabili, per tutto quanto non è espressamente disposto dal presente decreto, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico, sull'ordinamento gerarchico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;600#art-4