Art. 1
In vigore dal 6 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli Istituti tecnici commerciali e commerciali e per geometri già in atto, per ragioni di servizio, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1952;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1952 vengono istituiti:
a) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Cassino (Frosinone);
b) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Castellana (Bari);
c) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Matera;
d) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Merano (Bolzano);
e) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Potenza;
f) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Roma, via Capo d'Africa;
g) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Siderno (Reggio Calabria);
h) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Tivoli (Roma).
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;1274#art-1