Art. 1

In vigore dal 6 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli Istituti tecnici commerciali e commerciali e per geometri già in atto, per ragioni di servizio, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1952; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1952 vengono istituiti: a) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Cassino (Frosinone); b) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Castellana (Bari); c) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Matera; d) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Merano (Bolzano); e) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Potenza; f) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Roma, via Capo d'Africa; g) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Siderno (Reggio Calabria); h) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Tivoli (Roma).
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