Art. 2
In vigore dal 4 lug 1953
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche della cartolina di cui all'art. I del presente decreto e saranno indicati i termini per la validità di essa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 44. - PALLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-29;442#art-2