Art. 1
In vigore dal 1 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio ad interim per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi postali, conclusi a Bruxelles l'11 luglio 1952, in revisione ai corrispondenti Atti firmati a Parigi il 5 luglio 1947, cui è stata data esecuzione con decreto Presidenziale 21 luglio 1948, n. 1587:
Convenzione postale universale, Protocollo finale ed allegato - Regolamento d'esecuzione ed allegati - Corrispondenze per via aerea, Protocollo finale ed all'Accordo concernente le lettere e le scatolette con valore dichiarato e Protocollo finale - Regolamento d'esecuzione ed allegati.
Accordo concernente i pacchi postali e Protocollo finale - Regolamento d'esecuzione ed allegati.
Accordo concernente i vaglia postali ed i buoni postali di viaggio - Regolamento d'esecuzione ed allegati.
Accordo concernente i postagiri e supplemento riguardante il Regolamento per postagiro dei titoli domiciliati presso gli Uffici dei conti correnti postali - Regolamento d'esecuzione ed allegati.
Accordo concernente gli invii con assegno - Regolamento d'esecuzione ed allegati.
Accordo concernente le riscossioni - Regolamento d'esecuzione ed allegati.
Accordo concernente gli abbonamenti ai giornali e scritti periodici. - Regolamento d'esecuzione ed allegati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-25;764#art-1