Art. 1

In vigore dal 1 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio ad interim per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi postali, conclusi a Bruxelles l'11 luglio 1952, in revisione ai corrispondenti Atti firmati a Parigi il 5 luglio 1947, cui è stata data esecuzione con decreto Presidenziale 21 luglio 1948, n. 1587: Convenzione postale universale, Protocollo finale ed allegato - Regolamento d'esecuzione ed allegati - Corrispondenze per via aerea, Protocollo finale ed all'Accordo concernente le lettere e le scatolette con valore dichiarato e Protocollo finale - Regolamento d'esecuzione ed allegati. Accordo concernente i pacchi postali e Protocollo finale - Regolamento d'esecuzione ed allegati. Accordo concernente i vaglia postali ed i buoni postali di viaggio - Regolamento d'esecuzione ed allegati. Accordo concernente i postagiri e supplemento riguardante il Regolamento per postagiro dei titoli domiciliati presso gli Uffici dei conti correnti postali - Regolamento d'esecuzione ed allegati. Accordo concernente gli invii con assegno - Regolamento d'esecuzione ed allegati. Accordo concernente le riscossioni - Regolamento d'esecuzione ed allegati. Accordo concernente gli abbonamenti ai giornali e scritti periodici. - Regolamento d'esecuzione ed allegati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-25;764#art-1

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