Art. 1

In vigore dal 27 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 10 luglio 1952, n. 910 e 31 ottobre 1952, nn. 1325 e 1332; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-1953, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, è autorizzata la prelevazione di L. 2.236.578.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario: Ministero del tesoro: Cap. n. 51. - Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri..................... L. 200.000.000 Cap. n. 78. - Compensi speciali, ecc. per pre- stazioni rese nell'interesse del Consiglio di Stato, ecc..................................... " 1.400.000 Cap. n. 530. - Spese per la propaganda di ita- lianità, ecc................................... " 50.000.000 Cap. n. 531. - Spese assistenziali di caratte- re riservato................................... " 185.178.000 Ministero degli affari esteri: Cap. n. 99. - Spese riservate, ecc............ " 200.000.000 Ministero dell'interno: Cap. n. 66. - Spese confidenziali per la pre- venzione e repressione dei reati, ecc.......... " 50.000.000 Cap. n. 78. - Assegni a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.."................ " 750.000.000 Cap. n. 130-bis (di nuova istituzione). "Sussidi in denaro per l'assistenza ai profughi di cui all' della legge 4 marzo 1952, n. 137......................................... " 800.000.000 -------------- Totale... L. 2.236.578.000 -------------- Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 22 aprile 1953 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 89. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-22;336#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo