Art. 1
In vigore dal 27 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 10 luglio 1952, n. 910 e 31 ottobre 1952, nn. 1325 e 1332;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-1953, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, è autorizzata la prelevazione di L. 2.236.578.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 51. - Spese riservate della Presidenza
del Consiglio dei Ministri..................... L. 200.000.000
Cap. n. 78. - Compensi speciali, ecc. per pre-
stazioni rese nell'interesse del Consiglio di
Stato, ecc..................................... " 1.400.000
Cap. n. 530. - Spese per la propaganda di ita-
lianità, ecc................................... " 50.000.000
Cap. n. 531. - Spese assistenziali di caratte-
re riservato................................... " 185.178.000
Ministero degli affari esteri:
Cap. n. 99. - Spese riservate, ecc............ " 200.000.000
Ministero dell'interno:
Cap. n. 66. - Spese confidenziali per la pre-
venzione e repressione dei reati, ecc.......... " 50.000.000
Cap. n. 78. - Assegni a stabilimenti diversi
di pubblica beneficenza, ecc.."................ " 750.000.000
Cap. n. 130-bis (di nuova istituzione).
"Sussidi in denaro per l'assistenza ai profughi
di cui all' della legge 4 marzo 1952,
n. 137......................................... " 800.000.000
-------------- Totale... L. 2.236.578.000
--------------
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 22 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 89. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-22;336#art-1