Art. 1
In vigore dal 28 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 78 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto lo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, approvato con regio decreto 6 maggio 1891, n. 222, e modificato con regi decreti 28 novembre 1920, n. 1895, 27 maggio 1923, n. 1225 e 19 aprile 1941, n. 279;
Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di detto Istituto, tenutasi in data 29 aprile 1952;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;
Decreta:
Il primo comma dell'art. 24 dello statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, è modificato come segue:
"Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto di un numero non minore di 15 e non maggiore di 19 membri, eletti dall'assemblea generale ordinaria degli azionisti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 aprile 1953
EINAUDI
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 5. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-11;494#art-1