Art. 1
In vigore dal 31 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione;
Visto l' della legge 27 marzo 1952, n. 208, che delega a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dalla pubblicazione della legge medesima, alla fusione dell'istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1407, con l'Istituto postelegrafonici; al riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto risultante dalla fusione e quanto occorre perché esso raggiunga nelle forme più adeguate e spedite le proprie finalità; nonché alla determinazione della quota del suo patrimonio spettante a ciascuna delle gestioni assistenziali e previdenziali ad esso affidate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, con il quale fra l'altro è stato provveduto alla detta fusione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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L'Istituto postelegrafonici di cui alla legge 27 marzo 1952, n. 208, ed all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla tutela ed alla vigilanza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ed ha sede in Roma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-08;542#art-1