Art. 1

In vigore dal 7 giu 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni; Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: Articolo unico. È istituito un Vice consolato di 2ª categoria in St. Paul (S.U.A.) alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Chicago (S.U.A.). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 aprile 1953 EINAUDI DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 113. - PALLA
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