Art. 2

In vigore dal 31 mar 1953
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 8.20.20, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-28;154#art-2

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