Art. 1

In vigore dal 28 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 21 della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato; Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, modificato dal regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie; Visto il regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, concernente l'ordinamento degli uscieri giudiziari; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Articolo unico. La Commissione centrale di scrutinio per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, prevista dall'art. 8 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, esprime parere, in luogo del Consiglio di amministrazione, sulle domande di collocamento nei ruoli speciali transitori relativi al detto personale a norma dell'art. 4 della legge 5 giugno 1951, n. 376, nonché sulle altre domande previste dagli articoli 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e 13 e 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376. Il parere della Commissione centrale di scrutinio sarà preceduto dal parere delle Commissioni di vigilanza prevedute dall'art. 25 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, se si tratta di personale che presta servizio presso gli uffici giudiziari, è del parere del capo dell'ufficio per il personale che non presta servizio presso detti uffici. Le Commissioni distrettuali per il personale subalterno previste dall'art. 39 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, esprimono parere, in luogo del Consiglio di amministrazione, sulle domande di collocamento nel ruolo speciale transitorio relativo al detto personale a norma dell'art. 4 della legge 5 giugno 1951, n. 376, nonché sulle altre domande previste dagli articoli 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e 13 e 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376. Il parere è dato dalla Commissione distrettuale presso la Corte di appello nella cui circoscrizione si trova l'ufficio al quale è addetto l'impiegato che ha presentato la domanda. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 marzo 1953 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n 87. - PALLA
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