Art. 1
In vigore dal 4 nov 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689 e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801; 25 marzo 1952, n. 872; 25 luglio 1952, n. 1351 e 12 settembre 1952, n. 3861;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare Le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:
All'art. 46. - Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"I laureati in filosofia che aspirino alla laurea in lettere vengono ammessi al quarto anno; essi dovranno sostenere la prova scritta di latino (prescritta per gli studenti di lettere) che sarà classificata con apposito voto. Devono inoltre frequentare i corsi e superare gli esami delle seguenti discipline:
a) per l'indirizzo classico: letteratura latina, letteratura greca, archeologia, glottologia, geografia, storia greca (o, se tace in quell'anno il corso, altra disciplina classica indicata dal Consiglio della Facolta). Un insegnamento complementare;
b) per l'indirizzo moderno: filologia romanza, storia dell'arte mediovale e moderna, geografia, quattro insegnamenti, che non siano stati seguiti per la laurea in filosofia (si consigliano tra questi due lingue e letterature straniere)".
All'art. 53 relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, la denominazione dell'Istituto di "educazione fisica" è sostituita con quella di "Istituto di fisiologia del lavoro e dello sport".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1953
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 110. - PALLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;756#art-1