Art. 1

In vigore dal 26 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991, 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589 e 19 settembre 1952, n. 1697; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato: Art. 53. - Gli Istituti di cui ai numeri 3) e 4) annessi alla Facoltà di lettere e filosofia sono trasformati nel modo seguente: 3) "Istituto di filologia romanza; 4) Istituto di filologia moderna". Art. 215. - All'elenco dei diplomi di perfezionamento rilasciati dalla Scuola di filologia moderna, è aggiunto quello di: n. 15) "in storia delle tradizioni popolari". Art. 259. - Agli insegnamenti complementari della Scuola di perfezionamento in scienze etnologiche, è aggiunto quello di: "lingua dell'America precolombiana". L'art. 260 è sostituito dal seguente: "Alla Scuola di perfezionamento di scienze etnologiche sono ammessi i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in lettere, in filosofia, in geografia, in scienze naturali, in scienze biologiche e i laureati dell'Istituto superiore orientale di Napoli". Dopo l'art. 283 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della Scuola di perfezionamento in fisica nucleare, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di perfezionamento in fisica nucleare Art. 284. - La Scuola di perfezionamento in fisica nucleare, istituita presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in fisica nucleare. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 285. - La Scuola è retta da un direttore assistito da un Consiglio. Il direttore della Scuola è nominato dal Rettore su designazione del Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Questo lo designa scegliendo tra i professori di ruolo delle seguenti materie: fisica sperimentale, fisica teorica, fisica superiore e spettroscopia. Il direttore dura in carica un biennio, Il Consiglio della scuola è costituito da tutti gli insegnanti i cui insegnamenti fanno parte della medesima ed è presieduto dal direttore. Gli insegnanti della Scuola sono proposti dal direttore che può scieglierli tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nella specialità; tali proposte sono approvate dal Consiglio della Facoltà. È data facoltà al direttore all'inizio di ogni anno accademico di rivedere il programma della Scuola e, sentito il parere del Consiglio di sottoporre al Consiglio della Facoltà proposte di variazioni del medesimo che saranno rese pubbliche. Art. 286. - Alla Scuola di perfezionamento in fisica nucleare vengono ammessi soltanto i laureati in fisica, scienze matematiche, matematica e fisica, chimica e ingegneria. È data facoltà al direttore di stabilire prima dell'inizio di ogni anno accademico un numero massimo di iscrizioni oltre al quale potranno non essere accolte le domande eccedenti. Quando gli iscritti siano in numero molto limitato gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico e essere svolti in quella diversa forma che 6 consentita dall'indole di ciascuna disciplina. Art. 287. - La sorveglianza agli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attività spetta al direttore della Scuola che a questo scopo sarà coadiuvato da un segretario nominato di anno in anno. La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti. Art. 288. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della Scuola. Art. 289. - La Commissione per l'esame di diploma è fornita di cinque membri scelti dal direttore tra gli insegnanti della Scuola stessa; L'esame di diploma consisterà di un esame di cultura generale sugli insegnamenti della Scuola e di una discussione sopra una dissertazione originale scritta. Art. 290. - I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla Scuola. Nel caso che anche alla seconda prova di esame di diploma essi non siano riconosciuti idonei, saranno senz'altro esclusi da ogni ulteriore prova. Art. 291. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono: 1) tecniche nucleari (biennale con laboratorio); 2) macchine acceleratrici e reattori (annuale); 3) statica dei nuclei e disintegrazioni beta (annuale); 4) dinamica dei nuclei (annuale) 5) raggi cosmici e corpuscoli subatomici (annuale); 6) teoria generale dei corpuscoli (annuale); 7) un corso il cui argomento monografico viene fissato e reso pubblico di anno in anno. Di questi hanno carattere fondamentale: statica dei nuclei e disintegrazioni beta; dinamica dei nuclei; raggi cosmici e corpuscoli subatomici. Gli altri corsi hanno carattere complementare. Art. 292. - Gli iscritti alla Scuola devono frequentare e sostenere l'esame delle tre materie fondamentali e di almeno due corsi complementari a scelta. L'ordine degli studi è il seguente: Primo anno: 1) tecniche nucleari con laboratorio; 2) macchine acceleratrici e reattori; 3) statica dei nuclei e disintegrazioni beta; 4) raggi cosmici e corpuscoli subatomici. Secondo anno: 1) tecniche nucleari con laboratorio; 2) dinamica dei nuclei 3) teoria generale dei corpuscoli; 4) corso su argomento monografico. Per adire al secondo anno gli iscritti alla Scuola dovranno avere superato gli esami relativi agli insegnamenti del primo anno, per adire agli esami di diplomi devono aver superato gli esami, previsti dall'ordine degli studi, e una prova di cultura generale. Art. 293. - Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le medesime tasse, sopratasse e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti delle Facoltà. La tassa di diploma è fissata in L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per le altre prestazioni, di cui gli iscritti usufruiscano durante il corso degli studi, è fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato Accademico, udito il Consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e il Consiglio della scuola. Art. 294. - Presso la Scuola di perfezionamento in fisica nucleare sarà istituito a completamento degli insegnamenti, un seminario di fisica atomica e nucleare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1953 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1953 Atti dei Governo, registro n. 78, foglio n. 92. - CARLOMAGNO
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