Art. 1

In vigore dal 10 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471 e 17 ottobre 1941, n. 1205, ulteriormente modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309, e con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936; 30 ottobre 1950, n. 1128; 11 aprile 1951, n. 472; 27 ottobre 1951, n. 1675 e 14 marzo 1952, n. 768; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato: Art. 10. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 8) Storia dei trattati e politica internazionale; 9) Diritto privato comparato. Gli attuali articoli 59, 61 e 62, relativi al corso di perfezionamento per la conduzione di aziende agrarie, sono così modificati: Art. 59. - Gli iscritti al corso di perfezionamento per la conduzione di aziende agrarie, potranno nelle forme rituali, essere ammessi a godere dei benefici dell'Opera universitaria. Art. 61. - I proventi del corso sono rappresentati dalle tasse, sopratasse e contributi e da quegli stanziamenti che il Consiglio di amministrazione crederà di concedere anno per anno. Le tasse sono le stesse di quelle fissate per il corso di laurea in scienze agrarie oltre quel contributo per spese di esercitazioni che sarà determinato dal Consiglio di amministrazione della Università su proposta delle competenti autorità accademiche. Art. 62. - Dall'importo delle tasse di iscrizione viene detratto il 15% a favore dell'Opera universitaria; il rimanente viene erogato con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1953 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1953 Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 60. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;457#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo