Art. 1
In vigore dal 7 giu 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto l' del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8;
Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale venne istituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Visto il decreto Presidenziale 24 ottobre 1949, n. 859, con il quale venne ricostituita la Commissione stessa;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof.
ing. Aristide Giannelli, dimissionario, ed alla integrazione della segreteria della Commissione;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
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Il prof. ing. Aristide Giannelli, a sua richiesta, cessa di far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;368#art-1