Art. 1
In vigore dal 27 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
La lettera e) del punto primo delle disposizioni preliminari del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"e) l'Accademia aeronautica, la Scuola di applicazione e la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 67. - PALLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;332#art-1