Art. 1

In vigore dal 27 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Udito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. La lettera e) del punto primo delle disposizioni preliminari del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: "e) l'Accademia aeronautica, la Scuola di applicazione e la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1953 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 67. - PALLA
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