Art. 1

In vigore dal 14 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 11 luglio 1952, n. 1641, recante modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, che determina i prezzi speciali del sale per le industrie elencate nell'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, modificata dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641; Considerata la necessità di provvedere, in base alla facoltà concessa dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, ora citata, alla determinazione del prezzo del sale comune destinato alla concia delle pelli, per prelevamenti effettuati direttamente presso le saline del Monopolio; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, è aggiunto il seguente comma: "Il prezzo speciale di vendita del sale comune per l'industria della salagione delle pelli è stabilito in lire 750 (settecentocinquanta) al quintale, quando il prodotto è prelevato presso le saline del Monopolio, per quantitativi non inferiori a 2000 quintali per ogni acquisto". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1953 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 39. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;279#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo