Art. 1
In vigore dal 1 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella, legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1950, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 9 del 13 gennaio 1951, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza ha stabilito di acquistare il suolo edificatorio per la costruzione degli alloggi dei propri dipendenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza è autorizzata ad acquistare dai signori Quintieri Giovanni Paolo fu Angelo; Casalis Evelina fu Bartolomeo; Quintieri Quinto, Beatrice e Rachele fu Luigi; Capocchiani Emma fu Giovanni; Solima Angela di Vincenzo e Solima Vincenzo fu Rosalbino, quest'ultimo in proprio ed in rappresentanza dei figli minori Solima Rosario, Luigi e Marco di Vincenzo, un appezzamento di terreno di circa mq. 3159, 80 sito in Cosenza, contrada Panebianco, alle condizioni specificate nella deliberazione n. 9 del 13 gennaio 1951.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1953
EINAUDI
CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte del conti, addì 8 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 8. - PALLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;227#art-1