Art. 1
In vigore dal 12 giu 1953
N. 394. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale profughi d'Africa, con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 114. - PALLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-06;394#art-1