Art. 1
In vigore dal 25 apr 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 10 luglio 1952, n. 910;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, è autorizzata la prelevazione di L. 200.000.000 che si inscrivono al capitolo 531-quater "Contributo straordinario alla Croce Rossa italiana, per soccorsi alle popolazioni dell'Europa, nord-occidentale danneggiate dalle inondazioni del febbraio 1953," di nuova istituzione nello stato di previsione medesimo.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 138. - PALLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-15;191#art-1