Art. 1
In vigore dal 10 giu 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166 e modificato con legge 10 giugno 1939, n. 872; con regi decreti 26 ottobre 1040, n. 2056; 15 aprile 1942, n. 423; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138; del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, n. 1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, n. 1825 e 23 aprile 1952, n. 873;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
16) Filosofia della storia;
17) Filosofia della religione.
Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
"Puericoltura;
Parassitologia".
Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto quello di:
9) Elettrotecnica,
Art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti:
13) Geometria algebrica;
14) Teoria delle funzioni;
15) Teoria dei numeri;
16) Topologia;
17) Storia delle matematiche.
Art. 34. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti:
15) Teoria delle funzioni;
16) Topologia;
17) Storia delle matematiche;
18) Fisica terrestre;
19) Onde elettromagnetiche.
Sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari: "elettrotecnica" e "mineralogia".
Art. 38. - Laurea in scienze naturali. È aggiunto all'ultimo comma quanto segue:
"Non potranno presentarsi a sostenere gli esami di "fisiologia vegetale" gli studenti che non abbiano superato gli esami di "chimica generale ed inorganica" e di "chimica organica".
All'art. 91, lettera e), relativo alla Scuola di perfezionamento in anestesia, le parole: "La durata del corso è di un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"La durata del corso è di due anni".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte del conti, addì 15 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 103. - PALLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;383#art-1