Art. 1
In vigore dal 9 giu 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, numero 2255 e modificato coi regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606; 31 ottobre 1929, n. 2400; 1 ottobre 1931, n. 1372; 27 ottobre 1932, n. 2062; 27 dicembre 1934, n. 2448; 27 ottobre 1936, n. 2457; 27 marzo 1939, numero 1296; 9 maggio 1939, n. 1469; 26 ottobre 1940, n. 2065; 27 aprile 1942, n. 470 e 5 settembre 1942, numero 1266, e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1028; 18 aprile 1951, n. 964 e 25 luglio 1952, n. 1207;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica, dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:
Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:
7) "Diritto canonico".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1953
Atti dei Governo, registro n. 76, foglio n. 101. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;377#art-1