Art. 1
In vigore dal 9 giu 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1 ottobre 1931, numero 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1 ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, numero 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681 e 23 gennaio 1952, n. 168;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Attuale art. 73, comma primo, dopo le parole: "in scienze naturali" sono aggiunte le seguenti: "in scienze biologiche e in scienze geologiche".
Dopo l'attuale art. 83 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione dei corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 84. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di matematiche;
2. Fisica;
3. Chimica generale ed inorganica;
4. Chimica organica;
5. Botanica (biennale);
6. Zoologia (biennale);
7. Anatomia comparata;
8. Anatomia umana;
9. Istologia, ed embriologia;
10. Fisiologia generale (biennale);
11. Chimica biologica;
12. Igiene.
Sono insegnamenti complementari:
1. Chimica fisica;
2. Biologia generale;
3. Antropologia;
4. Genetica;
5. Patologia generale;
6. Microbiologia;
7. Entomologia agraria;
8. Fisiologia vegetale;
9. Patologia vegetale;
10. Geologia;
11. Paleontologia;
12. Statistica.
Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.
Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.
Art. 85. - Lo studente non può presentarsi all'esame di anatomia comparata se non ha superato l'esame di anatomia umana; all'esame di botanica se non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di fisica; all'esame di paleontologia se non ha superato gli esami di botanica e di zoologia; all'esame di statistica se non ha superato l'esame di istituzioni di matematiche. Al termine della prima metà di ciascun corso annuale di botanica e di zoologia, e del corso di anatomia comparata, lo studente dovrà superare una prova pratica scritta.
Art. 86. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di matematiche;
2. Fisica sperimentale (biennale);
3. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica 4.
Mineralogia;
5. Geologia;
6. Geologia applicata;
7. Paleontologia;
8. Geografia;
9. Geografia fisica;
10. Topografia, e cartografia;
11. Fisica terrestre;
12. Petrografia.
Sono insegnamenti complementari:
1. Chimica fisica;
2. Geochimica;
3. Astronomia;
4. Zoologia;
5. Botanica;
6. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
7. Meccanica razionale con elementi di staticagrafica e disegno;
8. Statistica.
Per l'insegnamento di analisi matematica, lo studente dovrà sostenere due esami distinti.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno quattro da lui scelti fra i complementari.
Gli insegna menti geologici saranno accompagnati da una sistematica applicazione sul terreno.
Art. 87. - Lo studente non può presentarsi all'esame di mineralogia se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; all'esame di geologia se non ha superato l'esame di mineralogia; all'esame di geologia applicata se non ha superato l'esame di geologia.
Al termine della prima metà dei corsi di geologia e di paleontologia lo studente dovrà superare una prova pratica scritta.
All'attuale art. 89 è aggiunto quanto appresso:
"il candidato alla laurea in scienze biologiche deve sostenere una prova, pratica di cultura generale;
il candidato alla laurea in scienze geologiche devo sostenere una prova pratica di cultura generale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 100. - PALLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;376#art-1