Art. 1

In vigore dal 19 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni; Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione delle privative, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 114; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1060; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 92 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1925 sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione delle privative, quali risultano modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1949, n. 1060, sono sostituiti dai seguenti commi: "L'Amministrazione potrà, nei limiti delle disponibilità di bilancio: sussidiare asili infantili, scuole elementari e forme di attività assistenziali promosse dall'Amministrazione stessa per i figli del dipendente personale salariato; sostenere, in località saliniere, le spese di culto o contribuirvi in parte; concorrere nelle spese di trasporto che il personale salariato con rapporto di lavoro continuativo, in servizio presso gli opifici, stabilimenti e depositi, è obbligato a sostenere giornalmente per recarsi al lavoro. Detto concorso è però limitato agli opifici, stabilimenti e depositi il cui personale dimori in gran maggioranza in comuni non collegati, con quello in cui hanno sede i medesimi, da regolare rete tramviaria o ferroviaria ed agli opifici, stabilimenti e depositi che trovansi situati in posizione eccessivamente eccentrica rispetto al domicilio della grande maggioranza del personale. La misura del concorso è stabilita dall'Amministrazione centrale ed è rapportata alla spesa giornaliera che il salariato è costretto a sostenere. Essa peraltro non può essere corrisposta - per ciascun operaio per il quale sia stato riconosciuto giustificato l'impiego dei mezzi di trasporto e per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro - in misura superiore a L. 1,25 e L. 1,50 a km. per i percorsi rispettivamente su strada piana e su strada in dislivello. Il concorso nella spesa è comunque limitato ad un percorso massimo di km. 10 per le saline e km. 6 per gli altri organi periferici. L'Amministrazione, quando sussistano particolari ragioni di servizio, ha altresì la facoltà di provvedere direttamente o a mezzo di privati appaltatori, al trasporto del personale salariato in servizio - con rapporto di lavoro continuativo - negli opifici, stabilimenti e depositi trovantisi nelle condizioni previste nel secondo comma del presente articolo. In tal caso non si fa luogo alla erogazione del concorso nelle spese di trasporto previsto dal 1° comma del presente articolo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1953 Atti dei Governo, registro n. 76, foglio n. 53. - PALLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;294#art-1

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