Art. 1

In vigore dal 15 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge del 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Ritenuta l'opportunità di disciplinare il movimento dei materiali postali e telegrafici tra l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e gli altri organi della stessa Amministrazione; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Articolo unico. All'art. 33 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, viene aggiunta la seguente lettera: "d) il depositario di materiali postali e telegrafici presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 47. - PALLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;284#art-1

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