Art. 1

In vigore dal 26 apr 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la domanda in data 28 maggio 1952, con la quale il sindaco del comune di Sanremo (Imperia), in esecuzione della deliberazione 19 maggio 1952, n. 48, del Consiglio comunale, ha chiesto che l'attuale denominazione della frazione "Poggio" sia mutata in quella di "Poggio di Sanremo"; Visto il parere favorevole del Consiglio provinciale di Imperia, espresso con deliberazione n. 9 in data 5 agosto 1952; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: La denominazione della frazione "Poggio" del comune di Sanremo, in provincia di Imperia, è mutata in quella di "Poggio di Sanremo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1953 Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 129. - PALLA --------------- Nota redazionale Il testo riportato è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 15/04/1953, n. 87 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;199#art-1

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